9 Luglio 2013

Legge contro l’omofobia e la transfobia. Il testo base.

Attività parlamentare, Diritti, XVII Legislatura

Oggi la Commissione Giustizia ha approvato il testo base della legge contro l’omofobia e la transfobia che andrà in aula il 22 luglio. Sarà possibile presentare emendamenti a questo testo entro martedì alle ore 12.

PROPOSTA DI LEGGE PER IL CONTRASTO ALL’OMOFOBIA E ALLA TRANSFOBIA

(Relatori: On. Antonio Leone e On. Ivan Scalfarotto)

TESTO BASE

Art. 1

(Orientamento sessuale e Identità di genere)

Ai fini della legge penale si intende per:

1) «Orientamento sessuale» l’attrazione nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

2) «Identità di genere», la percezione che una persona ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se opposto al proprio sesso biologico.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654)

Nel testo dell’articolo 3 della Legge 13 ottobre 1975, n.654, come modificato dall’articolo 13 della Legge 24 febbraio 2006, n.85, sono abrogate le parole «o con la multa fino a 6.000 euro».

Art. 3

(Norme in materia di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima)

In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall’articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, e le norme del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano integralmente anche in materia di discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere della vittima.

Art. 4

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205)

1. Dopo l’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

«Articolo 1-bis. (Attività non retribuita a favore della collettività).

1.Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può disporre la sanzione accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

2.L’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3.Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone diversamente abili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle persone omosessuali.

4.L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati. ».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. All’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 sono abrogati i commi 1 bis, limitatamente alla lettera a), 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies.

8 risposte a “Legge contro l’omofobia e la transfobia. Il testo base.”

  1. Antonio Romano ha detto:

    Se un omosessuale è a favore di una legge contro l’omofobia, può un eterosessuale essere a favore di una legge contro l’eterofobia? Ovvero, può un eterosessuale lottare contro tutto ciò che è contro la famiglia basata sull’unione indissolubile fra un UOMO ed una DONNA?

  2. quid76 ha detto:

    Potrà quando, per essere come è, sarà preso a bastonate da frotte di omosessuali che lo odiano solo per quello che è.

  3. Ondema ha detto:

    Il rispetto di ogni persona umana deve essere garantito a priori, ciò che mi incute timore è il termine “omofobia” o meglio la seconda parte della parola cioè “fobia”. In questo caso credo che tale termine lo si stia usando con troppa leggerezza. Il rischio serio che si corre è che un padre ed una madre nell’educare il proprio figlio ad una vita eterosessuale possano essere definiti omofobi. è necessario ricordare che essere eterosessuale non significa necessariamente essere omofobi o meglio aver paura di qualcuno. Non vorrei che con il termine omofobia si stigmatizzi tutto ciò che non è omosessuale per ottenere dei diritti in un clima di terrore. Con tutta sincerità rispetto le scelte di ogni essere umano però le parole hanno un loro significato preciso e non mi sento omofobo se dico che il termine famiglia ha in se una precisa condizione oppure che noi tutti non possiamo che nascere che da un uomo o una donna e che un bambino necessita di un padre ed una madre. Ricordatevi che è giusto rispettare ogni essere umano etero o omosessuale che sia ma se le intenzioni sono quelle di creare una breccia in modo forzato attraverso la paura il terrore, la fobia ebbene tengo a dire che le leggi degli uomini sono transitorie ma quelle di Dio o della natura non cambiano.

  4. Atrus ha detto:

    Le leggi di Dio tipo che non si possono mangiare i gamberetti? Quelle della natura tipo che chi nasce miope deve rimanere tale, senza poter usare occhiali o la Lasik? Enrico VIII era eterofobico quando ha annullato i suoi matrimoni? Se ‘famiglia’ ha una precisa connotazione, perché allora la ‘famiglia naturale’ di cui tanto si parla non coincide al modello di famiglia che c’era già solo 60, 80, 100 anni fa? Suvvia, se dobbiamo montare un argomento facciamolo almeno che non si smonti in due minuti. 🙂

    Unica pecca in questa legge sono le definizioni, continua a mancare quella fetta enorme di persone che, per identità di sesso, genere o semplice natura biologica*, non sono né maschio né femmina. Una legge del 2013, anche se scritta nella nostra povera Italia, deve quantomeno menzionare la fluidità di genere.

    * Sì, amici delle leggi naturali: è perfettamente normale, quasi comune, nascere con attributi sessuali non nettamente maschili o femminili; curiosamente, molti medici decidono di non assecondare la natura ma correggere questi bambini con una non necessaria chirurgia cosmetica, spesso senza nemmeno interpellare i genitori.

  5. lo ha detto:

    VADE RETRO ……! Inutile aggiungere altro.

  6. roberto ha detto:

    1 sono 42 anni che il matrimonio non è indissolubile. 2 logica insegna che la famiglia precede il matrimonio , istituto giuridico , religioso , opera dellasocietà 3 non si educa all’eterosessualità o al suo contrario ; a parte la fatica sprecata è un abuso , oltre certi livelli già punibile penalmente ex 572 cp o peggio. 4 le norme a tutela degli ebrei non sono in odio ai cristiani , esattamente come queste , né presumono che un cristiano sia antisemita. 5 Le opinioni non violente non sono punibili. 6 Temo che le leggi naturali prevedano che una quota del 5% della popolazione non sia eterosessuale . Che uno sia credente e accusi il suo creatore di avere fatto un pessimo lavoro , è incoerente

  7. […] merito al testo base, approvato in commissione giustizia la scorsa settimana, della proposta di legge per combattere […]

  8. Giovanni Tardini ha detto:

    Non entro nel merito, temo che tutto sia talmente polarizzato che per smuovere un’opinione di qua o di la’ occorrano volumi e un’aprtura di cui non si vede traccia. Sarebbe bello se a monte si accettassero 2 punti di partenza comuni:
    1) chi e’ contrario a questa legge NON sorride sotto i baffi quando persone vengono irrise, o peggio, picchiate in quanto omosessuali. Si discute di ordinamento civile di uno stato. Ce la facciamo a dividere le due cose? Istintivamente auguro ai bulli in questione di finire in carcere e, in attesa della giustizia ufficiale, assaggiare un po’ della loro moneta.
    2) l’aspetto di violenza pare oggettivamente coperto dalla legislazione attuale, e anche l’aggravante per i motivi abietti e’ decisamente applicabile
    3) penso che sull’omosessualita’ sia lecito avere opinioni diverse. Ci sono psichiatri che lo considerano un disturbo SENZA che questo comporti alcuna rieducazione!! Ce ne sono altri che la vedono diversamente e considerano la difficolta’ psicologica degli omosessuali dovuta solo al rifiuto della societa’. Vorrei garanzie che OGNI posizione in materia non sia considerata omofoba. Altro e’ l’insulto, o il disprezzo per una persona omosessuale. Cambiamo campo: un’offesa a una persona handicappata e’ per me una cosa gravissima. Affermare che un handicappato ha un deficit non e’ invece offensivo, anzi e’ motivo eventualmente per migliorare le leggi a loro supporto (barriere architettoniche, facilitare l’assunzione, ecc.). Riusciamo a distinguere anche questo?